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Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II
Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II

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Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II

Язык: Итальянский
Год издания: 2017
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Dalla medicina passiamo di sbalzo alla giurisprudenza; non concedendo quadro più compiuto le memorie che abbiamo. Ma se giurisprudenza vuol dir la base d'ogni civiltà; se l'incivilimento europeo si debbe alla legge romana, più che a niun altro libro o istituzione; lo studio del dritto ebbe nell'islamismo confini assai più larghi e maggiore influenza civile e letteraria che nell'Occidente pagano o cristiano. Accennammo già la importanza politica dei giuristi musulmani dell'ottavo e nono secolo.482 Lo studio loro abbracciava tutte le scienze che noi chiamiamo morali e politiche, trascorrea fino alla teologia, chiamava la filologia a darle aiuto nella interpretazione del Corano, adoperava la biografia come strumento di critica della tradizione, arrivava alle soglie della matematica computando le tasse legali e le frazioni nel partaggio delle eredità. Però non fa torto all'Affrica se non coltivò con onore altra scienza che questa. Ve la illustrarono nel nono secolo Ased-ibn-Forât, conquistatore della Sicilia, e Sehnûn;483 entrambi della scuola di Malek. Nè tardò molto a passare in Sicilia mediante i discepoli di Sehnûn. Fra i quali levò grido un Iehia-ibn-Omar-ibn-Iusûf morto in Susa il novecentotrè in odore di santità484 e maestro del siciliano Abu-Bekr-Ahmed-ibn-Mohammed-ibn-Iehia, coreiscita, devoto famigerato.485 Più che la voce di tal discepolo, giovò una grande opera di Iehia-ibn-Omar, intitolata “Comandamenti della fede e leggi dell'islâm,” la quale si leggea nelle scuole di dritto di Sicilia e d'Affrica, e chiamavanla comunemente il Libro dei Miracoli. Vivendo l'autore, un liberto degli aghlabiti, diligentissimo editore,486 s'era venduto il giubbone per comperare pergamena vecchia487 da copiar questa o altra opera di Iehia-ibn-Omar; e, com'egli ebbe fornita la copia, un altro zelante e povero letterato fe' lungo viaggio a piedi per amor di leggerla e trascriverla. Parecchi anni appresso un giurista siciliano o stato nell'isola, infervorato del Libro de' Miracoli sel vide in sogno tutto illuminato d'una luce che scendea dal cielo. A tal venerazione era giunta l'opera d'Iehia e la scienza ch'ei coltivò! In Palermo insegnava per quattordici anni la Modawwana, celebre manuale di dritto secondo Malek, il professore Abu-Sa'îd-Lokmân-ibn-Iusûf, della tribù arabica di Ghassân, trapassato a Tunis il trecentodiciotto dell'egira (930-31); martire della didascalia, s'egli è vero che morì d'una piaga fattasi al costato con l'angolo della tavola sulla quale solea scrivere e spiegare il testo. Si nota di costui che possedette dodici rami diversi di scienze;488 nè fa maraviglia, atteso la vastità degli studii che rannodavansi al dritto.489

Segnalossi tra i discepoli di Sehnûn, per dottrina e austera integrità, un Abu-'Amr-Meimûn-ibn-'Amr, il quale diè alla Sicilia bell'esempio delle virtù di magistrato. Promosso a cadi dell'isola, da delegato ch'egli era al tribunale dei soprusi di Kairewân, andando a Susa per imbarcarsi, Meimûn si volse alla gente che gli dava il buon viaggio. “Cittadini,” lor disse, “ecco la giubba e il mantello che ho indosso; ecco lo zaino coi miei libri, e cotesta schiava negra che mi fa i servigi di casa, con una giubba e un mantello nè più nè manco di me: ponete ben mente, e vedrete in che arnese tornerò di Sicilia.” Giunto in Palermo, come poi narrò il siciliano Sa'îd-ibn-Othman, e condotto alla casa dei cadi, Meimûn quando la vide, ricusò d'entrarvi, dicendo non saper come acconciarsi in sì gran palagio; e volle albergare in una picciola casetta. Dove, senza aguzzini nè uscieri, quando alcun picchiava alla porta, correa la negra ad aprire, rispondeva: “or ora parlerete al cadi;” e chiamatolo, se ne tornava a filare per vendere il refe e supplire allo scarso mantenimento del padrone. Il qual magistrato non è a dire se fosse caro a tutta la città. Poi si ammalò. Non vedendolo uscir di casa da tre dì, gli amici, andati a visitarlo, lo trovarono giacente, in vece di tappeto, sopra una stuoia di papiro, manifattura indigena,490 appoggiando il capo su due cuscini imbottiti di fieno. Piangendo lor disse avere atteso all'oficio, che n'era testimone Iddio, finchè gli eran bastate le forze; nè li avrebbe abbandonati giammai se non fosse stato per quella incurabile infermità che si sentiva. Volle andare a morire in patria. E quando partì: “Che Dio vi conceda un successore miglior di me,” furon le ultime parole di Meimûn ai Palermitani; e quelli a benedirlo ed a pregargli salute. Nè dimenticò, messo il piè a Susa, di mostrare alla gente il sacco dei libri, le vestimenta fatte più logore e la stessa schiava.491

Per certo le relazioni politiche con l'Affrica fruttarono alla Sicilia un utilissimo commercio d'idee e di studii. Si novera tra i discepoli di Sehnûn, un Diama-ibn-Mohammed, morto il dugentonovantasette (909-910), ch'era stato cadi di Sicilia sotto gli Aghlabiti.492 Con l'insegnamento ortodosso trapelavan anco i novelli ardimenti filosofici dei Musulmani; sapendosi che il giureconsulto Abu-Giafar-Mohammed-ibn-Hosein-Marwazi, com'ei pare, oriundo persiano, trapassato in Sicilia del dugentonovantatrè (905-906) era forte sospetto di miscredenza.493 Sembrano incominciati in Sicilia nella stessa metà del decimo secolo gli studii filologici; poichè il primo Siciliano lettor del Corano e grammatico di cui si trovi il nome nelle raccolte biografiche, è Abu-abd-Allah-Mohammed-ibn-Khorassân, liberto degli Aghlabiti, nato il trecentosei (918-19), di schiatta persiana anch'egli, se è da stare all'indizio del nome patronimico.494

Appariscono al tempo stesso in Sicilia i primi esempii d'una maniera di erudizione che fu molto in voga appo i Musulmani, dico i racconti biografici che correano nelle scuole e ritrovi dei dotti: officine delle effemeridi letterarie di quel tempo. Taluno li messe in carta; poi vennero i compilatori che ci hanno serbato cotesti materiali di Storia letteraria, chiamati per lo più Tabakât

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1

Veggasi il Libro I, cap. III, VI.

2

Oltre il Corano e la Sunna, ossia il supposto precetto divino e lo esempio del Profeta, la legge si fondava sullo igtihâd, che vuol dire litteralmente “sforzo” degli interpreti ed esecutori ad applicare lo statuto ai casi non provveduti espressamente.

3

Mawerdi, Ahkâm-Sultanîa, lib. III, edizione di Enger, p. 51.

4

Mawerdi, op. cit., lib. I, p. 23, enumera così i dritti dello imâm, ossia califo, pontefice e principe: 1º Conservar la fede secondo i dommi cardinali e le interpretazioni concordi degli imâm precedenti, e ricondurre all'ortodossia i novatori, con la ragione o con la forza; 2º Far eseguire le leggi civili e criminali; 3º Vegliare alla sicurezza interna; 4º Fare osservare i precetti religiosi; 5º Difendere il territorio; 6º Portar guerra agli Infedeli; 7º Riscuotere le legittime entrate pubbliche; 8º Pagare gli stipendii e spese pubbliche; 9º Adoperare capaci e fidati ministri; 10º Trattar dassè le faccende più rilevanti. Tolti questi due ultimi paragrafi che contengono consigli di condotta, non ordinamenti di diritto pubblico, gli altri doveri dell'imâm non differiscono da quei dello emiro, che nella potestà d'interpretare i dommi.

5

Mawerdi, op. cit., lib. III, p. 47, 48. Questo autore aggiunge che l'uficio di emiro poteva essere generale ovvero speciale; sendo lecito destinare un emiro alle cose di guerra e di polizia, come noi diremmo, e un altro all'azienda e giurisdizione; op. cit., p. 51. Ma tal caso sembra avvenuto assai di rado. Mawerdi stesso, p. 54, dice che nelle province conquistate di recente l'uficio di emir, di dritto, diveniva generale; nè si potea diminuirne il territorio, nè l'autorità. Le ragioni che ne allega Mawerdi son fondate su l'assioma, che il ben della religione e della repubblica musulmana va anteposto al capriccio del califo.

6

L'oficio della posta si chiamava appo gli Arabi berîd, trascrizione della voce latina veredus. Par che i Sassanidi abbian tenuto la stessa pratica in fatto di alta polizia; come l'accennai nella versione del Solwân d'Ibn-Zafer, nota 24 al cap. V, p. 313, 314.

7

Il Baiân, tomo I, p. 75, e Nowâiri, Storia d'Affrica, versione francese di M. De Slane, in appendice a Ibn-Khaldûn, Histoire des Berbères, tomo I, p. 588, fanno menzione del giuramento (biâ') prestato al nuovo emir di Affrica, Nasr-ibn-Habib (791).

8

Ibrahim non era al certo independente in dritto più che gli altri emiri di provincia. Per le monete di Heggiâg non occorre citazione. Su quelle di Mûsa, va ricordato che la leggenda talvolta fu latina, come si scorge dalle lettere di M. De Saulcy, Journal Asiatique, série III, tomo VII, p. 500, 540 (1839), e tomo X, p. 389, seg. (1840).

9

Capitolo V, p. 296.

10

La numismatica arabo-sicula finadesso può dare scarso aiuto alla Storia, sendo pubblicate pochissime monete, e la importante collezione di Airoldi non per anco studiata. A ciò si aggiunga, che rimangono poche speranze per l'epoca aghlabita, perchè gran copia di monete andò al crogiuolo per la gelosia dinastica, l'avarizia e il genio burocratico dei Fatemiti. Delle monete aghlabite di Sicilia alcune sono state pubblicate da Tychsen, Adler, Castiglioni; alcune dal Mortillaro, il quale compilò, utile lavoro, una lista di tutte le monete arabo-sicule, conosciute da lui. Le quattro che io ho accennato nel testo, si trovano le prime in quella lista (Mortillaro, Opere, tomo III, p. 343, seg.); ed io ne ho dato forse più corretti ragguagli nel Libro II della presente storia, cap. III, p. 283, cap. V, p. 296, e cap. VI, p. 320, del primo volume. Le altre monete aghlabite di Sicilia son registrate dal Mortillaro dal nº 5 al 12.

11

Fakhr-ed-dîn, presso Sacy, Chrestomathie Arabe, tomo I, p. 84. Non ho bisogno di avvertire che la Khotba sia la preghiera pubblica, in cui si ricorda il nome del principe e pontefice.

12

Veggasi il Libro II, cap. III, V, VI, VII, IX, X.

13

Mawerdi, op. cit., lib. III, p. 51, 52, 53; lib. XIX, p. 375, seg.

14

Come apostasia, empietà, stupro, ubbriachezza ec.

15

Come omicidii e ferite, furti, calunnie.

16

Mawerdi, op. cit., lib. III, p. 48, 51, 52, 53; lib. XIX, p. 375, seg.

17

Mawerdi, op. cit., lib. VII, p. 128, seg. Veggasi anche Sacy, Chrestomathie Arabe, tomo I, p. 132, seg. Talvolta il principe delegava alcuno allo esercizio di questa somma giurisdizione. Così abbiam ricordi di un wâli-l-mezâlim in Affrica sotto gli Aghlabiti, che poi fu câdi in Palermo.

18

Mawerdi, op. cit., lib, III, p. 48, 51, 52, 53; lib. VI, p. 107, seg.; e lib. XX, p. 405 a 408. Si avverta che la giurisdizione non restò divisa nè in tutti i paesi nè in tutti i tempi nel modo che porta il Mawerdi. Io ho voluto seguire a preferenza questo scrittore, perchè è contemporaneo alla dominazione musulmana in Sicilia, e ci mostra l'ordinamento normale d'allora, meglio che nol farebbero i trattati relativi all'impero ottomano, all'Affrica ec., al giorno d'oggi.

19

Mawerdi, op. cit., lib. VIII, p. 164, seg.

20

Mawerdi, op. cit., lib. XX, p. 404, seg. Veggasi ancora presso Sacy, Chrestomathie Arabe, tomo I, p. 468 a 470, uno squarcio dei Prolegomeni di Ibn-Khaldûn, il quale in parte copia litteralmente Mawerdi, e in parte aggiugne fatti novelli.

21

Makkari, presso Gayangos, The Mohammedan Dynasties in Spain, tomo I, p. 105; Lane, Modern Egyptians, tomo I, p. 166.

22

Ibn-Khaldûn, Prolegomeni, presso Gayangos, op. cit., tomo I, p. XXXII; e nello stesso volume, Makkari, p. 104, e nota a p. 398; Sacy, Chrestomathie Arabe, tomo II, p. 184. Al Cairo fu detto wâli-l-beled, prefetto della città; in Spagna, sâheb-el-medîna, preposto della città, sâheb-el-leil, preposto della notte, e sâheb-es-sciorta. Gli Omeîadi aveano la grande e picciola sciorta, come noi diremmo alta e bassa polizia.

23

Ibn-Khallikân, Wafiat-el-'Aiân, Vita di Abu-Mohammed-Iahia-ibn-Akthem, fa menzione del sâheb-es-sciorta di Palermo sotto il principe kelbita Thikt-ed-daula. MS. di Parigi, Suppl. Arabe, 502, fog. 326 verso; e 504, fog. 234 recto.

24

Capitolo LVI di Giacomo, e XVII di Federigo di Aragona; Diploma di Carlo d'Angiò del 24 ottobre del 1269, nella Biblioteca Comunale di Palermo, MS. Q. q. G. 2, pei Magistri sorterii di Palermo. Dalle annotazioni di monsignor Testa ai detti luoghi dei Capitoli del Regno, si vede usata infino ai principii del XVIII secolo in dialetto siciliano la voce sciorta, che latinamente scriveano sorta, surta, xurta, ec.

25

Veggansi il Lib. I, cap. VI, p. 133, seg., e p. 148; e il Lib. II, cap. II, p. 259.

26

Il Mehdi usava far leggere i suoi rescritti e avvisi di vittorie nella gemâ' di ciascuna città. Baiân, testo, tomo I, anni 296 a 300.

27

Veggasi Mawerdi, Ahkâm-Sultanîa, lib. XX, p. 411 a 414.

28

Daumas, Le Sahara Algérien, p. 72, 290, 293; e il medesimo, Mœurs et Coutumes de l'Algérie, p. 10.

29

Ricordinsi i wagih, sceikh e fakîh del Kairewân, di cui si fa parola nel Libro I, cap. IV, p. 148. Mawerdi, l. c., adopera il nome generico di dsui-l-mekena, ossia “notabili, o capaci;” i quali par non fossero i soli possessori e capitalisti, poichè si dice che possano contribuire alle opere pubbliche, sia con danaro, sia con lavoro. Ei nota essere così fatto obbligo non individuale ma dell'universale, ossia gemâ' dei cittadini notabili. Lo stesso autore adopera la voce dsui-l-mekena per denotare quella classe di persone alle quali furon date in enfiteusi dal califo Othmân le terre demaniali del Sewâd, lib. XVII, p. 335.

30

Ibn-Khallikân, Wafiât-el-'Aiân, nella vita di Ibn-Zohr (Avenzoar) morto a Cordova il 1130, dice che l'avolo di costui avea tenuto alto grado nella sciûra. Veggasi la versione inglese di M. De Slane, tomo III, p. 139, ed a p. 140 la nota 12, ove questo erudito orientalista fa considerare che in Spagna e nell'Affrica settentrionale ogni città aveva il counsel or committee che aiutasse il governatore (e questa non parmi espressione esatta) nello esercizio del suo oficio, e si componea dei capi dei varii quartieri, del câdi, e delle antiche e influenti famiglie del luogo. Nel tomo II, p. 501 della stessa versione, si parla d'un Consiglio simile a Murcia.

A Tripoli fin oltre la metà del XII secolo v'ebbe un “Consiglio dei Dieci” che cessò al conquisto degli Almohadi; come l'afferma Tigiani, Rehela, versione francese di M. Rousseau, p. 186, 187. (Journal Asiatique, février-mars 1853, p. 135, 136.)

Negli Stati ove è prevalso più il dispotismo, è rimase in vece della gemâ' un sol oficiale municipale, detto sceikh-el-beled, “l'anziano del paese,” mezzo tra eletto ed ereditario; come si ritrae per l'Affrica settentrionale da M. Worms, Recherches sur la propriètè territoriale dans les pays musulmans, p. 373, 427; e per l'Egitto, dal Lane, Modern Egyptians, tomo I, p. 171.

31

Mawerdi, op. cit., lib. XX, p. 411, a 414.

32

Lane, Modern Egyptians, tomo I, p. 170.

33

Ibn-el-Athîr, anno 336, MS. B, p. 261; MS. C, tomo IV, fog. 350 verso, dice dei Beni Tabari, ch'erano degli 'aiân, ossia caporioni della gemâ' in Palermo.

34

Riadh-en-Nofûs, MS., fog. 79 recto, nella vita di Lokmân-ibn-Iûsuf

35

Una quarantina d'anni fa, sostenne quest'assioma il barone De Hammer, oggi consigliere aulico dell'impero austriaco. M. De Sacy lo confutò, prima nel Journal des Savants del 1818, poi nella terza delle sue Memorie su la proprietà in Egitto, Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tomo VII, p. 55, 56. Il Martorana, Notizie storiche dei Saraceni Siciliani, tomo II, p. 129 e 248, amò meglio seguire il consigliere aulico, che il dotto professor di Parigi. Il signor Benedetto Castiglia, in uno articolo di giornale che sopra ho avuto occasione di lodare, La Ruota, Palermo, 30 agosto 1842, si appigliò a questo paradosso, e scrivendo in fretta lo attribuì a M. De Sacy. A così fatta teoria rimangono ormai pochi partigiani. La rigetta espressamente M. Worms nella detta opera, Recherches sur la constitution de la propriètè territoriale dans les pays musulmans. Nè so come M. Du Caurroi riparli di Messer Domeneddio proprietario universale, Journal Asiatique, IVe série, tomo XII, p. 13 (1848), senza allegar nuove autorità.

36

Mawerdi, Ahkâm-Sultanîa, lib. XVI, p. 325; Hedaya, libro LXV, tomo IV, p. 140.

37

Mawerdi, op. cit., lib. XVII, p. 341. Traduco “antracite” la voce kâr, che secondo i dizionarii significa “pece liquida.”

38

Il 10 per cento su la raccolta annuale dei grani, frutta, miele ec., si ragguaglia al 2 1⁄2 per 100 su gli armenti, danaro, merci, masserizie ec., supponendo che coteste maniere di capitali rendessero il 25 per 100. Non arrivando a sì alto segno il fruttato dei capitali mobili, essi vengono a pagare più che i capitali fissi delle terre. Avvertasi che il 10 si ragiona su i prodotti del suolo bagnato da pioggie periodiche o acque sgorganti. Le terre inaffiate con macchine idrauliche, richiedendo maggiore spesa di cultura, son tassate al 5. Al contrario, quelle irrigate con acqua di canali che mantiene lo Stato, pagano il 20; nel qual caso il doppio dazio va per censo dell'acqua.

39

Seguo l'uso generale nella trascrizione di questa, voce, la quale secondo il modo tenuto nel resto del mio lavoro andrebbe scritta zekâ.

40

La zekât è dovuta dai soli Musulmani adulti, sani di mente e liberi, che posseggano oltre un certo valore fissato dalla legge. Si chiama anche decima. Il ritratto è stato sovente distolto dalla sua destinazione legale; usurpandolo i governi, che poi si sgravavano la coscienza in opere di pietà o di carità. Veggansi a tal proposito: Mawerdi, Ahkâm-Sultanîa, lib. XI, p. 195, seg., e lib. XVIII, p. 366, seg.: questo dottore sciafeita riferisce il dritto come si tenea nella propria scuola, cita le opinioni delle altre e i fatti fino al tempo e paese suo, cioè tra il X e l'XI secolo, a Bagdad; Hedaya, lib. I, versione inglese, tomo I, p. 1, seg., che mostra il dritto osservato in India nel XVIII secolo secondo la scuola di Abu-Hanîfa; D'Ohsson, Tableau général de l'Empire Ottoman, tomo II, p. 403, e tomo V, p. 15, seg., che riferisce anco il dritto hanefita, osservato alla stessa epoca in Turchia; Khalîl-ibn-Ishâk, Précis de jurisprudence musulmane, traduit par M. Perron, cap. III, tomo I, p. 328, seg. Quest'autore, di scuola malekita, visse nel XV secolo. Il suo compendio, brevissimo e oscurissimo, fa legge in Affrica. Veggasi anche Burckhardt, Voyage en Arabie (versione francese), tomo II, p. 294, che descrive la pratica dei Wababiti, puritani dell'islamismo ai tempi nostri. Le varie scuole ed epoche fan poca differenza nell'applicazione degli statuti su la zekât.

41

Mishkat-ul-Masabih, lib. XII, cap. XI, tomo II, p. 45, seg. Data la tradizione del Profeta, tralascio di citare i trattatisti, alcuni dei quali, a dir di Mawerdi, op. cit., lib. XVII, p. 330, credettero necessaria la licenza del principe a confermare il dritto di primo occupante. Ognun vede che ciò non torna ad esercizio di un supremo dritto di proprietà, ma a necessaria misura di ordine pubblico, per evitare che due o più persone si contendessero un podere. È fondato su la medesima ragione il divieto di occupare il suolo bisognevole a pascolo comune, strade, mercati ec., di che tratta il Mawerdi, lib. XVI, p. 322, seg.

42

Hedaya, lib. XLV, tomo IV, p. 132.

43

Nella sura VIII, verso 42, è detto appartenere la quinta a Dio, e per lui al Profeta, ai parenti di costui, agli orfanelli, agli indigenti e ai viandanti. La morte di Maometto diè luogo a cavillare su questa legge. Dei dottori, chi ha pensato doversi investire tutta la quinta in utilità pubblica; chi poterne disporre il principe; chi doversi esclusivamente serbare ai parenti del Profeta, orfanelli ec. Veggasi Beidhawi, comento al citato verso del Corano, edizione di M. Fleischer, tomo I, p. 367 e 368; Mawerdi, op. cit., lib. XII, p. 239 a 242. Koduri vuol che la quinta si divida in tre parti uguali agli orfanelli, poveri, e viandanti; sostenendo che la quota del Profeta si fosse estinta alla sua morte; presso Rosenmuller, Analecta Arabica, § 34.

44

Questo importante fatto è riferito da Mawerdi, op. cit., lib. XVII, p. 334, seg. Avanti la edizione di M. Enger del 1853, che noi citiamo, questo squarcio era stato pubblicato con una versione francese da M. Worms, Recherches sur la constitution de la propriété, etc., p. 188, 189, e 202, seg. Ma M. Worms non ebbe alle mani che un sol MS. del Mawerdi; non si servì delle varianti di quello che possiede la Biblioteca di Parigi; e d'altronde non colse sempre il segno nella versione.

45

Mawerdi, l. c.

46

Il dritto era, secondo Sciafei, che le terre prese con le armi si dividessero al par che il bottino, a meno di cessione volontaria dei combattenti. Malek le dicea proprietà perpetua della repubblica. Abu-Hanîfa rimetteva al principe di scompartirle tra i combattenti, lasciarle agli Infedeli, con obbligo di pagare il kharâg, ovvero dichiararle proprietà della repubblica, come gli paresse. Così riferisce Mawerdi, lib. XII, p. 237, seg.; e lib. XIII, p. 254, seg. (anche presso Worms, op. cit., p. 100, seg.; 103, seg.; 107, seg.). Ma i giureconsulti vissero quando i conquisti eran cessati; onde la opinione loro non servì che a lodare o biasimare i fatti compiuti.

47

Sura, LIX, versi 6, 7, 8.

48

Mawerdi, op. cit., lib. XIII, p. 254; e presso Worms, op. cit., p. 107 e 110. La prima era opinione di Sciafei; la seconda di Abu-Hanîfa. L'Hedaya, quantunque compilazione hanefita, si appiglia nel presente caso all'opinione di Sciafei, lib. IX, cap. VII, tomo II, p. 205. Koduri, autore del decimo secolo, sostiene la prima opinione, presso Rosenmuller, Analecta Arabica, § 12.

49

Mawerdi, op. cit., lib. XVII, p. 334, 335; e presso Worms, op. cit., p. 189, e 204. Si vegga anche Koduri, presso Sacy, Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tomo V, p. 10.

50

Mawerdi, op. cit., lib. XII, p. 237; lib. XIII, p. 253; e lib. XIV, p. 299; i quali squarci si veggano anche presso Worms, op. cit., p. 100, 103, 108, 111; Koduri, presso Sacy, Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tomo V, p. 11. Si riscontri col lib. II, cap. XII della presente storia.

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